Credito di Imposta 110% Decreto Rilancio

La Legge di Bilancio 2022



La Legge di Bilancio 2022, tra tutte le modifiche ai bonus edilizi di cui parliamo da giorni, introduce anche una nuova agevolazione: quella del 75% per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Per tutto il 2022 quindi gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Questo a meno che non li si riesca a inserire direttamente tra gli interventi trainati nell’ambito del Superbonus 110% (>> qui un focus sulla guida di Entrate sulle agevolazioni di cui possono usufruire le persone con disabilità, tra cui il Superbonus) .
Bonus Barriere Architettoniche 75%, come funziona
L’attuale bozza di Legge di Bilancio 2022 approvata dal Senato il 24 dicembre, all’art. 1, comma 42 aggiunge al Decreto Rilancio l’articolo 119-ter, dal titolo Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione di un impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Limiti di spesa
Le spese per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche effettuati su edifici già esistenti devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La detrazione del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.